Autore: sergio bortotto

10 – SEDE LEGALE

Il domicilio legale della CNV è quello del  Provveditorato Generale e ha sede nell’ambito dei Territori della Repubblica Veneta secondo la collocazione che esso stesso riterrà di disporre.

 

09 – ORGANO DI VIGILANZA

Presso l’Alta Corte di Giustizia (ACG) è istituita la Commissione di Vigilanza per la CNV con parere vincolante sull’operato e anche su quanto in via di attuazione ma limitatamente all’esercizio d’istituto.

 

08 – SEZIONI

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Sezioni della CNV quali sedi operative e funzionali con competenza distrettuale (ex comuni).

Ad ogni Sezione della CNV è preposto un Revisore.

 

07 – DIREZIONI

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Direzioni della CNV quali Organi direzionali con competenza municipale.

Ogni Direzione della CNV è costituita dall’Assemblea dei Revisori delle sedi municipali di propria competenze territoriale.

 

06 – PROVEDITORATI

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Proveditorati della CNV quali Organi direzionali a livello di Contea (Stati federati).

Ogni Proveditorato della CNV è costituito dall’Assemblea dei Diretori delle sedi municipali di propria competenza territoriale e riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore.

 

05 – PROVEDITORARIO GENERALE

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è costituito il Provveditorato Generale della CNV quale Organo direzionale centrale con competenza federale.

IL PVG della CNV è costituito dall’Assemblea dei Proveditori di Contea (i previsti sedici stati federati) riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore Generale.

 

04 – DPA

Entro il primo mese di ogni anno la CNV, per il tramite del Proveditorato Generale, redige il Documento Programmatico Annuale (DPA).

Il DPA è il manifesto programmatico che predispone iniziative e attività che la CNV intende intraprendere nel corso dell’anno per il mantenimento e il progresso del benessere sociale, culturale ed economico del Paese.

Tale documento è sottoposto al vaglio del GVP, che può proporre modifiche e integrazioni nell’interesse della Nazione.

Il DPA deve inoltre conseguire il nulla osta dell’Organo di Vigilanza la cui Commissione è predisposta dall’ACG per quanto di competenza.

ART.03 – STATUTO CNV – COSTI DI ESERCIZIO E UTILI

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono ripartiti fra tutti i Cittadini fruitori dei servizi.

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono stabiliti dal Proveditorato Generale, previo nulla osta dell’Organo di vigilanza predisposto dall’ACG.

I profitti e tutte le utilità derivanti dall’attività della CNV sono sempre di proprietà della Repubblica Veneta che gli amministra per il mezzo di essa nell’esclusivo interesse nazionale.

La CNV non può distribuire utili.

 

ART.02 – STATUTO CNV – TERMINI COSTITUTIVI

La CNV è un Ente organizzato di persone e di beni al quale è conferita la capacità giuridica di conseguire gli scopi sociali previsti dal presente Statuto e dal documento programmatico annuale (DPA).

La CNV è un Ente a personalità giuridica primaria e come tale non può avere fini di lucro.

La CNV, quale Organo Istituzionale indipendente e autonomo dal GVP, è un Ente di natura pubblica e non può perseguire interessi privati.