Autore: sergio bortotto

ART.01 – STATUTO CNV – PREMESSA

Con decreto nr.10 del 1 ottobre 2020 il Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, ha costituito la banca etica della Repubblica Veneta, denominata “Cassa Nazionale Veneta” (CNV).

Per quanto non specificatamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi enunciati dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP) e dal codice etico del MLNV.

 

STATUTO DELLA CASSA NASIONALE VENETA

CNV

STATUTO

PREMESSA

Con decreto nr.10 del 1 ottobre 2020 il Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, ha costituito la banca etica della Repubblica Veneta, denominata “Cassa Nazionale Veneta” (CNV).
Per quanto non specificatamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi enunciati dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP) e dal codice etico del MLNV.

PERSONALITA’ GIURIDICA
In ragione delle finalità statutarie la CNV è fondata dal GVP quale Istituzione Indipendente con attribuzione dello status con personalità giuridica primaria riservata a tutte le Istituzioni dello Stato.
Tale status giuridico è esteso a tutte le cariche direttivo/mansionali della CNV per i soli ed esclusivi fini istituzionali.

  • termini COstituitivi

La CNV è un Ente organizzato di persone e di beni al quale è conferita la capacità giuridica di conseguire gli scopi sociali previsti dal presente Statuto e dal documento programmatico annuale (DPA).

La CNV è un Ente a personalità giuridica primaria e come tale non può avere fini di lucro.

La CNV, quale Organo Istituzionale indipendente e autonomo dal GVP, è un Ente di natura pubblica e non può perseguire interessi privati.

  • COSTI DI ESERCIZIO E UTILI

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono ripartiti fra tutti i Cittadini fruitori dei servizi.

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono stabiliti dal Proveditorato Generale, previo nulla osta dell’Organo di vigilanza predisposto dall’ACG.

I profitti e tutte le utilità derivanti dall’attività della CNV sono sempre di proprietà della Repubblica Veneta che gli amministra per il mezzo di essa nell’esclusivo interesse nazionale.

La CNV non può distribuire utili.

  • DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE (DPA)

Entro il primo mese di ogni anno la CNV, per il tramite del Proveditorato Generale, redige il DPA.

Il DPA è il manifesto programmatico che predispone iniziative e attività che la CNV intende intraprendere nel corso dell’anno per il mantenimento e il progresso del benessere sociale, culturale ed economico del Paese.

Tale documento è sottoposto al vaglio del GVP, che può proporre modifiche e integrazioni nell’interesse della Nazione.

Il DPA deve inoltre conseguire il nulla osta dell’Organo di Vigilanza la cui Commissione è predisposta dall’ACG per quanto di competenza.

  • PROVEDITORATO GENERALE (PVG)

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è costituito il Provveditorato Generale della CNV quale Organo direzionale centrale con competenza federale.

IL PVG della CNV è costituito dall’Assemblea dei Proveditori di Contea (i previsti sedici stati federati) riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore Generale.

  • PROVVEDITORATI – Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Proveditorati della CNV quali Organi direzionali a livello di Contea (Stati federati).

Ogni Proveditorato della CNV è costituito dall’Assemblea dei Diretori delle sedi municipali di propria competenze territoriale e riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore.

DIREZIONI – Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Direzioni della CNV quali Organi direzionali con competenza municipale.

Ogni Direzione della CNV è costituita dall’Assemblea dei Revisori delle sedi municipali di propria competenze territoriale e riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore.

  • DIREZIONI – Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Direzioni della CNV quali Organi direzionali con competenza municipale.

Ogni Direzione della CNV è costituito dall’Assemblea dei Revisori delle sedi distrettuali di propria competenze territoriale e riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Direttore di Municipalità.

  • SEZIONI – Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Sezioni della CNV quali sedi operative e funzionali con competenza distrettuale (ex comuni).

Ad ogni Sezione della CNV è preposto un Revisore

  • ORGANO DI VIGILANZA – Presso l’Alta Corte di Giustizia (ACG) è istituita la Commissione di Vigilanza per la CNV con parere vincolante sull’operato e anche su quanto in via di attuazione ma limitatamente all’esercizio d’istituto.
  • SEDE LEGALE – Il domicilio legale della CNV è quello del Provveditorato Generale e ha sede nell’ambito dei Territori della Repubblica Veneta secondo la collocazione che esso stesso riterrà di disporre.
  • EMENDAMENTI INTEGRATIVI – Previa delibera del Provveditorato Generale, sentito il parere vincolante della competente Commissione dell’Alta Corte di Giustizia, il presente Statuto potrà essere perfezionato, per soli scopi integrativi e di compiutezza, da nuovi emendamenti.

I nuovi emendamenti costituiranno parte integrante dello stesso e saranno subito applicabili per la materia di propria attribuzione.

Come previsto dalla Sezione 01 – art.02 dell’OGVP, qualsiasi nuovo emendamento al presente Statuto dovrà uniformarsi ai criteri normativi da esso previsti e non potranno alterare finalità etiche e/o assecondare propositi diversi da quelli per i quali è istituita la CNV.

  • TERMINI FUNZIONALI DELLA CNV – La CNV ha durata illimitata e può essere sciolta con decreto del GVP previo parere esplorativo del Provveditorato Generale e di una decisione vincolante dell’Organo di Vigilanza dell’Alta Corte di Giustizia.
  • PREROGATIVE ISTITUZIONALI – Quale istituzione indipendente la CNV non può conseguire interessi privati e/o agire contro l’interesse del Popolo Veneto, della Nazione Veneta e di ogni singolo Cittadino o personalità giuridica da esso riconosciuta e ha il dovere di adottare le necessarie garanzie a tutela degli interessi economici di tutti i membri che vi partecipano.