STATUTO CNV

ART.03 – STATUTO CNV – COSTI DI ESERCIZIO E UTILI

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono ripartiti fra tutti i Cittadini fruitori dei servizi.

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono stabiliti dal Proveditorato Generale, previo nulla osta dell’Organo di vigilanza predisposto dall’ACG.

I profitti e tutte le utilità derivanti dall’attività della CNV sono sempre di proprietà della Repubblica Veneta che gli amministra per il mezzo di essa nell’esclusivo interesse nazionale.

La CNV non può distribuire utili.

 

ART.01 – STATUTO CNV – PREMESSA

Con decreto nr.10 del 1 ottobre 2020 il Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, ha costituito la banca etica della Repubblica Veneta, denominata “Cassa Nazionale Veneta” (CNV).

Per quanto non specificatamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi enunciati dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP) e dal codice etico del MLNV.