STATUTO CNV

13 – PREROGATIVE ISTITUZIONALI

Quale istituzione indipendente la CNV non può conseguire interessi privati e/o agire contro l’interesse del Popolo Veneto, della Nazione Veneta e di ogni singolo Cittadino o personalità giuridica da esso riconosciuta e ha il dovere di adottare le necessarie garanzie a tutela degli interessi economici di tutti i membri che vi partecipano.

 

12 – TERMINI FUNZIONALI

La CNV ha durata illimitata e può essere sciolta con decreto del GVP previo parere esplorativo del Provveditorato Generale e di una decisione vincolante dell’Organo di Vigilanza dell’Alta Corte di Giustizia.

 

11 – EMENDAMENTI INTEGRATIVI

Previa delibera del Provveditorato Generale, sentito il parere vincolante della competente Commissione dell’Alta Corte di Giustizia, il presente Statuto potrà essere perfezionato, per soli scopi integrativi e di compiutezza, da nuovi emendamenti.

I nuovi emendamenti costituiranno parte integrante dello stesso e saranno subito applicabili per la materia di propria attribuzione.

Come previsto dalla Sezione 01 – art.02 dell’OGVP, qualsiasi nuovo emendamento al presente Statuto dovrà uniformarsi ai criteri normativi da esso previsti e non potranno alterare finalità etiche e/o assecondare propositi diversi da quelli per i quali è istituita la CNV.

 

10 – SEDE LEGALE

Il domicilio legale della CNV è quello del  Provveditorato Generale e ha sede nell’ambito dei Territori della Repubblica Veneta secondo la collocazione che esso stesso riterrà di disporre.

 

09 – ORGANO DI VIGILANZA

Presso l’Alta Corte di Giustizia (ACG) è istituita la Commissione di Vigilanza per la CNV con parere vincolante sull’operato e anche su quanto in via di attuazione ma limitatamente all’esercizio d’istituto.

 

08 – SEZIONI

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Sezioni della CNV quali sedi operative e funzionali con competenza distrettuale (ex comuni).

Ad ogni Sezione della CNV è preposto un Revisore.

 

07 – DIREZIONI

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Direzioni della CNV quali Organi direzionali con competenza municipale.

Ogni Direzione della CNV è costituita dall’Assemblea dei Revisori delle sedi municipali di propria competenze territoriale.

 

06 – PROVEDITORATI

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Proveditorati della CNV quali Organi direzionali a livello di Contea (Stati federati).

Ogni Proveditorato della CNV è costituito dall’Assemblea dei Diretori delle sedi municipali di propria competenza territoriale e riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore.

 

05 – PROVEDITORARIO GENERALE

Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è costituito il Provveditorato Generale della CNV quale Organo direzionale centrale con competenza federale.

IL PVG della CNV è costituito dall’Assemblea dei Proveditori di Contea (i previsti sedici stati federati) riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore Generale.

 

04 – DPA

Entro il primo mese di ogni anno la CNV, per il tramite del Proveditorato Generale, redige il Documento Programmatico Annuale (DPA).

Il DPA è il manifesto programmatico che predispone iniziative e attività che la CNV intende intraprendere nel corso dell’anno per il mantenimento e il progresso del benessere sociale, culturale ed economico del Paese.

Tale documento è sottoposto al vaglio del GVP, che può proporre modifiche e integrazioni nell’interesse della Nazione.

Il DPA deve inoltre conseguire il nulla osta dell’Organo di Vigilanza la cui Commissione è predisposta dall’ACG per quanto di competenza.