ART.03 – STATUTO CNV – COSTI DI ESERCIZIO E UTILI

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono ripartiti fra tutti i Cittadini fruitori dei servizi.

I costi di esercizio dell’attività ordinaria della CNV sono stabiliti dal Proveditorato Generale, previo nulla osta dell’Organo di vigilanza predisposto dall’ACG.

I profitti e tutte le utilità derivanti dall’attività della CNV sono sempre di proprietà della Repubblica Veneta che gli amministra per il mezzo di essa nell’esclusivo interesse nazionale.

La CNV non può distribuire utili.

 

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