Autore: sergio bortotto
Protetto: 2023.05 – CONTABILITA’ DI MAGGIO
13 – PREROGATIVE ISTITUZIONALI
Quale istituzione indipendente la CNV non può conseguire interessi privati e/o agire contro l’interesse del Popolo Veneto, della Nazione Veneta e di ogni singolo Cittadino o personalità giuridica da esso riconosciuta e ha il dovere di adottare le necessarie garanzie a tutela degli interessi economici di tutti i membri che vi partecipano.
12 – TERMINI FUNZIONALI
La CNV ha durata illimitata e può essere sciolta con decreto del GVP previo parere esplorativo del Provveditorato Generale e di una decisione vincolante dell’Organo di Vigilanza dell’Alta Corte di Giustizia.
11 – EMENDAMENTI INTEGRATIVI
Previa delibera del Provveditorato Generale, sentito il parere vincolante della competente Commissione dell’Alta Corte di Giustizia, il presente Statuto potrà essere perfezionato, per soli scopi integrativi e di compiutezza, da nuovi emendamenti.
I nuovi emendamenti costituiranno parte integrante dello stesso e saranno subito applicabili per la materia di propria attribuzione.
Come previsto dalla Sezione 01 – art.02 dell’OGVP, qualsiasi nuovo emendamento al presente Statuto dovrà uniformarsi ai criteri normativi da esso previsti e non potranno alterare finalità etiche e/o assecondare propositi diversi da quelli per i quali è istituita la CNV.
10 – SEDE LEGALE
Il domicilio legale della CNV è quello del Provveditorato Generale e ha sede nell’ambito dei Territori della Repubblica Veneta secondo la collocazione che esso stesso riterrà di disporre.
09 – ORGANO DI VIGILANZA
Presso l’Alta Corte di Giustizia (ACG) è istituita la Commissione di Vigilanza per la CNV con parere vincolante sull’operato e anche su quanto in via di attuazione ma limitatamente all’esercizio d’istituto.
08 – SEZIONI
Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Sezioni della CNV quali sedi operative e funzionali con competenza distrettuale (ex comuni).
Ad ogni Sezione della CNV è preposto un Revisore.
07 – DIREZIONI
Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Direzioni della CNV quali Organi direzionali con competenza municipale.
Ogni Direzione della CNV è costituita dall’Assemblea dei Revisori delle sedi municipali di propria competenze territoriale.
06 – PROVEDITORATI
Nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’OGVP, relativamente all’attribuzione di competenze istituzionali territoriali, è prevista l’istituzione di Proveditorati della CNV quali Organi direzionali a livello di Contea (Stati federati).
Ogni Proveditorato della CNV è costituito dall’Assemblea dei Diretori delle sedi municipali di propria competenza territoriale e riuniti in sede congiunta e che eleggono ogni sei anni il Proveditore.